(Decreto-legge n. 73, 7 giugno 2017)
(convertito, con modificazioni, dalla legge 119/17; si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e
il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonchč di garantire
il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale, per i minori di etā compresa tra zero e sedici anni
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
(vedi
ricorso
per questione di legittimitā costituzionale del 21.07.2017,
sentenza
22.11.17-18.01.18 -
ndr)
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del
Ministro della sanitā 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo
della relativa vaccinazione.
(vedi
ricorso per questione di legittimitā costituzionale del 21.07.2017,
sentenza
22.11.17-18.01.18 -
ndr)
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui
al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta.
(vedi
ricorso per questione di legittimitā costituzionale del 21.07.2017,
sentenza
22.11.17-18.01.18 -
ndr)
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui
al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilitā genitoriale e ai
tutori č comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione
di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la
responsabilitā genitoriale e i tutori che, a seguito di
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di
contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del
ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel
rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in
relazione all'etā. Per l'accertamento, la contestazione e
l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
(vedi
ricorso per questione di legittimitā costituzionale del 21.07.2017,
sentenza
22.11.17-18.01.18 -
ndr)
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria
locale
territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento
dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di
competenza.
(vedi
ricorso per questione di legittimitā costituzionale del 21.07.2017,
sentenza
22.11.17-18.01.18 -
ndr)
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autoritā sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.