1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento
proposta
dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 7, o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del
comma 3 del
medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per
dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei
conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle
situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura
organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica,
in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo
della condanna per la responsabilità amministrativa e della
surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice
civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare
una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda
di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione
sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali
superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici
concorsi per incarichi superiori.
(modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera b) della legge 3/18 - ndr)
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal
danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o
nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con
la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della
surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi
dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo
evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari
al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di
cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli
esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo
10, comma 2.
(modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera c) della legge 3/18 - ndr)
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.