(Decreto del Ministero della Salute, 17 ottobre 2016)
(abrogato dal decreto legislativo 126/17, articolo 6 - ndr)
1. La commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 46 punti, coś ripartito:
a) votazione conseguita per il diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);
b) ulteriore diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), nonchè Laurea (L);
c) diplomi di specializzazione rilasciati da scuole di specializzazione universitarie;
d) dottorati di ricerca;
e) master universitari;
f) incarichi di docenza svolti in corsi universitari e post-universitari e presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza;
g) pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni;
h) abilitazioni professionali.