(Decreto legislativo n. 171, 4 agosto 2016)
1. A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco
nazionale di
cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di
cui all'articolo
3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15.
Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis
devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle
disposizioni del presente decreto.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
2. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni
recate dai
commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del
presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non
abrogate dal presente decreto.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.