(Decreto legislativo n. 171, 4 agosto 2016)
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3,
4 e 5, si applicano
anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina
del direttore generale l'intesa della regione con il rettore.
(vedi
ordinanza del 9/5-19/7/2018 -
ndr)