(Decreto legislativo n. 171, 4 agosto 2016)
1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente
gli
iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui
all'articolo 1. A tale fine, la regione rende
noto, con apposito
avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della
regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della
manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e
colloquio è effettuata da una commissione regionale, anche tenendo
conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione
degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da
esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente
della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e non
superiore a cinque, nell'ambito dei quali viene scelto quello che
presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere
inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore
generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda
sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente
del Servizio sanitario nazionale.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
(modificato dal decreto legislativo
126/17, articolo 4, comma 1, lettera a) - ndr)
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del
direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet
istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati,
unitamente al curriculum del nominato, nonchè ai curricula degli
altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun
direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di
trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei
canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di
direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a
cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di
decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono
alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui
presente articolo. In caso di commissariamento delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti
inseriti nell'elenco nazionale.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
(modificato dal decreto legislativo
126/17, articolo 4, comma 1, lettera b) - ndr)
3. Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun
direttore
generale, la regione, entro sessanta giorni, sentito il parere del
sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo
3, comma
14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza
di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo,
verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli
obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo
dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione
del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione
procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si
applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del
direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione
biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui
relativi esiti.
(modificato dal decreto
legislativo 126/17, articolo 4, comma 1, lettera c) - ndr)
5. La regione, previa contestazione e nel rispetto del
principio
del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del
procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata
decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e
provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente
articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione
presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di
manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon
andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonchè di
violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede
previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all'articolo
3, comma 14, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo
2, comma
2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono
chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale.
Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di
cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al
medesimo articolo
2, comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo
della provincia in cui è situata l'azienda.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
6. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
52, comma 4,
lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto
dall'articolo
3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo
1, commi
534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di
decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero
della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del
soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al
comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i
direttori generali decaduti
possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova
selezione.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)