(Decreto legislativo n. 171, 4 agosto 2016)
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle
aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza
biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione
nell'elenco è valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale è
alimentato con
procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del
Ministero della salute.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018, vedi integrazione apportata dall'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 228/21 -
ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 11, comma 4 quater, del DL 35/19 come convertito dalla legge 60/19 - ndr)
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2,
con
decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della
salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti
di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di
organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno
designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della
commissione possono essere nominati una sola volta e restano in
carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. In fase
di prima applicazione, la commissione è nominata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione
dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni
dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla
selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di età in possesso di:
(vedi
ricorso
per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016 e
ordinanza
del 9/5-19/7/2018 -
ndr)
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonchè le modalità di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purchè i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il
curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione
è subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non
rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della
salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il
supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione
dell'elenco di idonei cui al presente articolo.
(vedi
ricorso per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016
e ordinanza del
9/5-19/7/2018 -
ndr)
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e
professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando
un punteggio secondo parametri definiti con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e criteri specifici predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4, considerando in modo
paritario:
(vedi
ricorso per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016
e ordinanza del
9/5-19/7/2018 -
ndr)
(modificato dal decreto legislativo 126/17,
articolo 3, comma 1, lettera a) - ndr)
a) relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonchè eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e
professionali, l'attività
di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso
istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle
pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque
anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, abilitazioni professionali.
(modificato dal decreto legislativo 126/17,
articolo 3, comma 1, lettera b) - ndr)
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla
commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere
inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un
punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Il punteggio è assegnato
ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale.
(vedi
ricorso per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016
e ordinanza del
9/5-19/7/2018 -
ndr)
(modificato dal decreto legislativo 126/17,
articolo 3, comma 1, lettera c) - ndr)
(vedi modifica apportata dal decreto legislativo 126/17, articolo 3, comma 1, lettera d) - ndr)
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro
che
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore
generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
(vedi
ricorso per questione di legittimità costituzionale del 10.11.2016
e ordinanza del
9/5-19/7/2018 -
ndr)