DMS 28.06.16 - articolo 1

  Articolo 1

(Decreto del Ministero della Salute, 28 giugno 2016)

1. Il presente decreto è emanato, in coerenza con i principi di cui all'art. 136 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, al fine di incoraggiare la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti nonchè di sviluppare la produzione e l'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti dalle predette donazioni, quale concorso al perseguimento dell'interesse nazionale del raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi prodotti.

2. I titolari di A.I.C. di prodotti derivati dal sangue o da plasma umani raccolti sul territorio nazionale e destinati all'esclusivo utilizzo sul medesimo, su base volontaria, possono apporre sul confezionamento esterno dei menzionati prodotti un pittogramma conforme a quello riportato nell'allegato al presente decreto.

3. Il pittogramma di cui al comma 2 può essere applicato solo a lotti di medicinali derivati da plasma nazionale.

4. Il rappresentante legale delle aziende titolari di A.I.C. di cui al comma 2 comunica all'Agenzia italiana del farmaco l'elenco dei medicinali di cui al citato comma 2, la data di inizio di apposizione del pittogramma e la dichiarazione che quest'ultimo è conforme all'allegato del presente decreto. La comunicazione di cui al presente comma non comporta il versamento di alcuna tariffa.

5. L'apposizione del pittogramma di cui al comma 2 non pregiudica l'esaurimento scorte delle confezioni prodotte anteriormente alla data di inizio di apposizione del pittogramma fino alla naturale scadenza delle stesse.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa