DMS 02.03.16 - regolamento - articolo 6: Strutture della Direzione generale

  Articolo 6 - Strutture della Direzione generale

(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)

1. La direzione generale si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale:

a) Affari istituzionali, giuridici e relazioni sindacali:

fornisce consulenza giuridica in ordine alle diverse problematiche attinenti alla gestione dell'Istituto e alla corretta interpretazione della norma; cura le relazioni con le organizzazioni sindacali; cura l'istruttoria dei procedimenti di nomina dei componenti degli organi collegiali; svolge funzioni di segreteria degli organi collegiali previsti dall'ordinamento; cura la tenuta delle delibere degli organi collegiali dell'Ente.

b) Logistica, progettazione e manutenzione:

provvede all'individuazione e alla programmazione dei necessari interventi di natura logistica relativi alle strutture dell'Istituto e vigila sull'attuazione degli stessi; predispone la documentazione tecnica necessaria all'indizione delle procedure di gara; provvede alla gestione di tutti i servizi manutentivi necessari. Allo stesso è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale in possesso del diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

2. La Direzione si avvale, altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto, delle seguenti strutture di supporto:

a) Segreteria del direttore generale:

svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni. Alla segreteria è preposto un dipendente dell'Istituto con le funzioni di capo della segreteria, individuato con provvedimento del direttore generale.

b) Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori: svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione così come indicati nell'art. 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e allo stesso è preposto il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, individuato, tra i dipendenti dell'Istituto, con provvedimento del direttore generale.

c) Servizio di controllo di gestione ed informatica:

si occupa di monitorare, con cadenze periodiche, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, valutando le risorse acquisite ed i costi delle attività, secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza prestabiliti, ai diversi livelli di responsabilità; fornisce al direttore generale i risultati dei controlli periodici effettuati, al fine di consentire l'assunzione delle relative decisioni; gestisce, in modo integrato, il sistema informativo amministrativo-contabile finalizzato all'alimentazione sia del sistema di contabilità generale sia di quello di contabilità analitico-gestionale, nonchè di progettazione e coordinamento di sistemi informativi inerenti la ricerca. Il servizio è coordinato da un dipendente individuato con provvedimento del direttore generale.


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