(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)
1. Il direttore generale esercita le funzioni di cui all'art. 8 dello Statuto.
2. Il direttore generale può delegare le funzioni di cui all'art. 8 ai dirigenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il direttore generale provvede alla costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Al direttore generale si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.