(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)
1. L'Istituto č tenuto ad improntare le proprie attivitā alle disposizioni in materia di attivitā digitale delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Codice dell'amministrazione digitale (CAD). L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attivitā amministrativa, č assicurato nei suoi aspetti organizzativi e procedimentali con riguardo, tra l'altro, ai rapporti con i cittadini e le imprese, anche per quanto concerne la disciplina relativa ai documenti informatici e alla firma digitale.
2. L'Istituto, inoltre, nell'organizzare autonomamente la propria attivitā, ivi compresa quella amministrativa, utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicitā, imparzialitā, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonchč per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese. L'Istituto adotta le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).