DMS 02.03.16 - regolamento - articolo 26: Controllo di gestione

  Articolo 26 - Controllo di gestione

(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)

1. Al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa ed un adeguato sistema di controllo, il direttore generale, si avvale del controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, ai sensi della normativa vigente.

2. Il controllo di gestione si articola in:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonchč rilevazione dei risultati raggiunti;

c) verifica dello stato di attuazione del piano di cui alla lettera a) in rapporto ai dati di cui alla lettera b) onde misurare, l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicitā dell'azione intrapresa.

3 La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicitā dell'azione amministrativa č svolta valutando le risorse acquisite ed i costi delle attivitā, secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza prestabiliti.


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