(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)
1. L'Istituto adotta con gli obiettivi e le modalità di cui all'art. 16 dello Statuto il piano triennale di attività, redatto in conformità alle finalità ed agli obiettivi all'Istituto stesso demandati ed in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione relative anche al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue, così come definite dal Ministero della salute, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il predetto piano stabilisce gli indirizzi generali dell'attività, determina obiettivi, priorità e le risorse necessarie per il periodo di programmazione, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonchè le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato.
3. Tale piano, aggiornato annualmente dal Presidente dell'Istituto definisce, inoltre, le linee strategiche dell'Istituto. Detto piano include:
a) lo stato di attuazione delle attività relative all'anno precedente;
b) gli obiettivi generali da conseguire nel triennio;
c) il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo e le eventuali interazioni con le altre istituzioni nazionali;
d) le principali infrastrutture di ricerca;
e) le azioni connesse alla formazione;
f) le iniziative di trasferimento tecnologico;
g) le linee di azione per la divulgazione scientifica e tecnologica e per la comunicazione interna ed esterna.
4. Al piano triennale sono allegati il documento per la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane e il bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore generale e oggetto di aggiornamenti annuali in ottemperanza alle vigenti disposizioni.
5. Gli aggiornamenti annuali del piano e dei documenti allegati avvengono utilizzando le procedure e le modalità analiticamente individuate dall'art. 16 dello Statuto.