(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)
1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanitą ai sensi dell'art. 3 dello Statuto approvato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014:
a) Presidente, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 4 dello Statuto;
b) Consiglio di amministrazione, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 5 dello Statuto;
c) Comitato scientifico, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 6 dello Statuto;
d) Collegio dei revisori dei conti, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 7 dello Statuto e dalle disposizioni specifiche di riferimento.
2. Al Presidente dell'Istituto si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 106. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti, si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 106.
3. Agli organi dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di inconferibilitą e incompatibilitą degli incarichi, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.