DMS 02.03.16 - regolamento - articolo 17: Istituzione, trasformazione e soppressione

  Articolo 17 - Istituzione, trasformazione e soppressione

(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto i reparti costituiscono unità funzionali all'interno del Dipartimento/Centro. La loro previsione e costituzione è stabilita dal Consiglio di amministrazione, conformemente ai principi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, su proposta del direttore di Dipartimento/Centro interessato ed a seguito del parere del Comitato scientifico. La trasformazione o soppressione dei reparti già costituiti è demandata al Consiglio di amministrazione. Il disposto del presente articolo regola anche la eventuale costituzione di strutture di missione temporanea che potranno essere costituite sia all'interno dei singoli Dipartimenti/Centri, sia avere carattere interdipartimentale/centro. Il numero dei Reparti/unità operative e delle Strutture di missione temporanea complessivo non può superare le 50 unità, e la loro costituzione avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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