(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)
1. Il Direttore coordina e dirige l'attività del Dipartimento/Centro, avvalendosi anche del Consiglio di struttura, nel rispetto dei piani di attività e degli atti di indirizzo.
2. Nell'ambito delle sue competenze il Direttore:
a) provvede alla programmazione delle attività di competenza del Dipartimento/Centro, in conformità al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi formulati dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;
b) formula, ove previsto, la proposta di articolazione del Dipartimento/Centro in Reparto/Unità operativa e/o in strutture di missione interne al Dipartimento/Centro, ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico;
c) adotta gli atti di competenza della struttura e ne è responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del Dipartimento/Centro; è responsabile dell'andamento della gestione;
d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento della struttura;
e) cura la ricognizione dei fabbisogni in termini di beni e servizi da trasmettere alla direzione generale per la predisposizione delle relative procedure concorsuali centralizzate;
f) elabora la relazione di consuntivo annuale sulle attività svolte individuando nella stessa criticità, prospettive e fabbisogni; ne cura, altresì, la trasmissione al Presidente ed al direttore generale;
g) adotta le misure in materia di prevenzione della corruzione per quanto di competenza;
2. Al direttore di Dipartimento/Centro sono delegate, da parte del Direttore generale quale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, indicate nel rispettivo decreto di nomina. Il delegato ha l'obbligo di fornire semestralmente al datore di lavoro adeguate informazioni sui provvedimenti adottati e sugli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa delle disposizioni attuate, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sulle funzioni delegate e trasferite. La delega ha effetto dal momento della sottoscrizione dell'incarico e cessa ipso jure con la conclusione dello stesso.