DMS 02.03.16 - regolamento - articolo 11: Nomina del direttore di Dipartimento/Centro

  Articolo 11 - Nomina del direttore di Dipartimento/Centro

(Regolamento allegato al Decreto del Ministero della Salute, 2 marzo 2016)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto il direttore del Dipartimento/Centro è nominato sulla base di procedura pubblica selettiva ed è scelto nei limiti della dotazione organica dell'area ricercatori/tecnologi, tra:

a) dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi di ruolo presso l'Istituto superiore di sanità;

b) professori universitari di ruolo;

c) esperti italiani o stranieri, di comprovata esperienza scientifica internazionale ivi compresi i primi ricercatori o primi tecnologi con almeno dodici (12) anni di anzianità di servizio maturato nel profilo presso l'Istituto.

2. L'avviso di selezione è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ed è oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale. Nella medesima delibera il Consiglio di amministrazione nomina i componenti della commissione esaminatrice, scelti da una rosa di almeno cinque (5) nominativi proposti dal Presidente in base al criterio della elevata competenza scientifica ed esperienza manageriale maturata in ambito nazionale ed internazionale. La commissione sarà composta da tre (3) membri di cui almeno uno esterno; per i membri interni non potrà essere previsto alcun emolumento aggiuntivo correlato alla nomina di componente della commissione medesima.

3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale conseguita dai candidati anche in ambito internazionale, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative del Dipartimento/Centro interessato alla nomina.

4. La selezione avviene mediante valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali posseduti dai candidati; i curricula costituiranno oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale. La valutazione sarà in ogni caso integrata da un colloquio in cui il candidato dovrà tra l'altro dimostrare la capacità di formulare originali linee operative in tema di programmazione, organizzazione e possibile sviluppo dell'attività di ricerca scientifica, di valutazione e di controllo propria del Dipartimento/Centro in questione.

5. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando e la valutazione collegiale dovrà concernere ciascun candidato con analitica puntuale motivazione.

6. Gli atti della commissione sono approvati dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. La nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione; l'incarico è attribuito dal Presidente.

7. La nomina del direttore del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue è regolata dalla normativa specifica vigente.


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