(Decreto legislativo n. 28, 15 febbraio 2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchč della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitą delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivitą civili;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformitą alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;
Vista la raccomandazione 2000/473/EURATOM sull'applicazione dell'articolo 35 del trattato EURATOM riguardante il controllo del grado di radioattivitą ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo: