Decreto legislativo 28/16 - allegato III

  Allegato III

(Decreto legislativo n. 28, 15 febbraio 2016)

Controllo della dose indicativa e caratteristiche di prestazione analitica

 

1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)

La dose indicativa (DI) deve essere calcolata sulla base del contenuto di radioattività dell'acqua, e in particolare della concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.

Nell'ambito del programmi di controllo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI deve
essere effettuata mediante una strategia di screening del contenuto di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla misura della concentrazione di attività alfa totale e beta totale(1).

In particolari casi, adeguatamente motivati, si può applicare una strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi.

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(1) Se del caso, la concentrazione di attività beta totale può essere sostituita con la concentrazione di attività beta residua, ottenuta sottraendo alla concentrazione di attività beta totale la concentrazione di attività del K-40.

 

a) Strategia di screening basata sulla misura dell'attività alfa totale e beta totale

Il livello di screening per l'attività alfa totale è fissato a 0,1 Bq/l; il livello di screening per l'attività beta totale è fissato a 0,5 Bq/l.

Se le concentrazioni di attività alfa totale e beta totale risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l e 0,5Bq/l, la DI risulta generalmente inferiore al valore di parametro di 0,1 mSv e quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano indicazioni circa la probabile presenza nell'acqua di specifici radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1 mSv. In tali casi va accertato se l'entità della presenza di tali specifici radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a tale scopo, è utile determinare preventivamente l'attività beta residua.

Nel caso in cui la concentrazione di attività alfa totale superi 0,1 Bq/l o la concentrazione di attività beta totale superi 0,5 Bq/l, occorre determinare la concentrazione di specifici radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei livelli di screening comporti il superamento di 0,1 mSv per la DI. I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività. Nel caso in cui la concentrazione di attività beta totale sia superiore a 0,5 Bq/l è utile determinare preventivamente la concentrazione di attività beta residua.

b) Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di singoli radionuclidi

I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività.

 

2. Calcolo della dose indicativa (DI)

La DI è calcolata a partire dalle concentrazioni di attività dei radionuclidi e utilizzando i coefficienti di dose riportati nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o i coefficienti di dose adottati con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base di documenti più recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.

In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti di dose e assumendo un'ingestione annua di acqua di 730 litri, vengono calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate di attività a cui corrisponde una dose efficace impegnata di 0,1 mSv all'anno (tabella 1). La DI è quindi determinata dalla seguente formula:

 

Tabella 1

Concentrazioni di attività derivate relative alla radioattività nelle acque destinate al consumo umano(1)

 

3. Caratteristiche di prestazione analitica dei metodi di analisi

Per i seguenti parametri e radionuclidi, il metodo di analisi utilizzato deve, come minimo, essere in grado di misurare le concentrazioni di attività con un limite di rivelazione specificato di seguito:

Tabella 2

Limiti di rivelazione per alcuni radionuclidi e parametri

Parametri e radionuclidi

Limite di rivelazione
(Note 1 e 2)

Note

Trizio

10 Bq/l

Nota 3

Radon

10 Bq/l

Nota 3

Concentrazione di attività alfa
totale Concentrazione di
attività beta totale

0,04 Bq/l 0,2 Bq/l

Nota 4
Nota 4

U-238

0,02 Bq/l

 

U-234

0,02 Bq/l

 

Ra-226

0,04 Bq/l

 

Ra-228

0,02 Bq/l

 Nota 5

Pb-210

0,02 Bq/l

 

Po-210

0,01 Bq/l

 

C-14

20 Bq/l

 

Sr-90

0,4 Bq/l

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

 

Am-241

0,06 Bq/l

 

Co-60

0,5 Bq/l

 

Cs-134

0,5 Bq/l

 

Cs-137

0,5 Bq/l

 

I-131

0,5 Bq/l

 

Nota 1: il limite di rivelazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.

Nota 2: le incertezze di misura sono calcolate e riportate come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione pari a 1,96, conformemente alla guida ISO per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni.

Nota 3: il limite di rivelazione del trizio e del radon è pari al 10% del suo valore di parametro (100 Bq/l).

Nota 4: il limite di rivelazione delle attività alfa totale e dell'attività beta totale è pari al 40% dei valori di screening 0,1 Bq/l e 0,5 Bq/l, rispettivamente.

Nota 5: questo limite di rivelazione si applica esclusivamente allo screening iniziale per la DI di una nuova fonte di acqua; se dalle verifiche iniziali emerge che non è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione derivata, il limite di rivelazione può essere aumentato a 0,08 Bq/l per le misurazioni specifiche di routine del Ra-228 finchè non sia necessario ripetere il controllo.