(Decreto legislativo n. 28, 15 febbraio 2016)
1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte delle regioni o province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, diffida la regione interessata ad adempiere, entro un termine stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7, comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Ove la regione non adempie alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultano, inidonei o insufficienti, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, nomina un commissario ad acta per l'attuazione degli atti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Gli oneri sono a carico della regione inadempiente.