(Decreto legislativo n. 28, 15 febbraio 2016)
1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE;
b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.
3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di una attivitą commerciale o pubblica.
4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che:
a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
b) la popolazione interessata sia informata della possibilitą di chiedere alle autoritą competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorchč si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualitą di tali acque.