Decreto legislativo 28/16 - articolo 2: Definizioni

  Articolo 2 - Definizioni

(Decreto legislativo n. 28, 15 febbraio 2016)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;

2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;

b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione;

c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze fisiche o dosimetriche adottate nel presente decreto per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, quali, in particolare, la concentrazione di attività di radon, la concentrazione di attività di trizio, la dose indicativa;

d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;

e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del parametro, ovvero il valore con cui confrontare la media annua dei valori misurati del parametro e al di sopra del quale è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento, inclusa, ove necessario, l'adozione di provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualità dell'acqua, per quanto riguarda la presenza di sostanze radioattive, e a garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;

f) «programma di controllo»: insieme delle attività atte a verificare, mediante il monitoraggio dei parametri indicatori, il rispetto dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;

g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials indicante materiali, generalmente materie prime, o prodotti secondari, o residui di attività industriali, contenenti radionuclidi di origine naturale e regolati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica;

i) «rete di distribuzione idrica»: insieme degli impianti e strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua destinata al consumo umano attraverso le fasi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione alle utenze.


articolo precedente // articolo successivo