DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 19 NOVEMBRE 2015
(Gazzetta Ufficiale n. 280 del
01.12.15,
pag. 5)
Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti
Capo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1 - Obiettivi
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Capo II - Obblighi delle Autorità competenti e principi
organizzativi
Articolo 4 - Designazione e compiti delle autorità competenti
Articolo 5 - Organismi di reperimento e strutture per i trapianti
Capo III - Qualità e sicurezza degli organi
Articolo 6 - Verifica dell'identità del donatore
Articolo 7 - Verifica del consenso
Articolo 8 - Caratterizzazione degli organi e del donatore
Articolo 9 - Reperimento, conservazione ed etichettatura degli organi
Articolo 10 - Trasporto organi
Articolo 11 - Tracciabilità
Articolo 12 - Sistema di segnalazione e gestione di eventi e reazioni avversi
gravi
Capo IV - Protezione del donatore e del ricevente e scelta e
valutazione del donatore
Articolo 13 - Diposizioni a favore del donatore vivente
Articolo 14 - Aspetti di qualità e sicurezza della donazione da viventi
Articolo 15 - Misure di riservatezza e sicurezza dei dati personali
Capo V - Dichiarazione di volontà
Articolo 16 - Modalità di espressione e di modifica della volontà a donare
Capo VI - Scambio di organi con Paesi terzi e Organizzazioni
europee
Articolo 17 - Scambio di organi con Paesi terzi
Articolo 18 - Organizzazioni europee per lo scambio di organi
Articolo 19 - Norme procedurali concernenti lo scambio di organi tra Stati
membri
Articolo 20 - Informazioni sulla caratterizzazione di organi e donatori
Articolo 21 - Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi
Articolo 22 - Segnalazione di reazioni e di eventi avversi gravi
Articolo 23 - Interconnessione tra gli Stati membri
Capo VII - Disposizioni finali
Articolo 24 - Clausola invarianza degli oneri
Articolo 25 - Entrata in vigore
Allegati
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI