Determina AIFA 04.11.15 - Sovaldi, Harvoni - articolo 2: Modalità di emissione delle note di credito

  Articolo 2 - Modalità di emissione delle note di credito

(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 4 novembre 2015)

Le note di credito devono essere emesse fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente determinazione.

Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.


articolo precedente // articolo successivo