(Decreto-legge 78/15 come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015)
(vedi ordinanza del TAR Lazio n 165 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 167 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 168 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 169 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 170 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 38 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 39 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 40 del 30.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 41 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 42 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 43 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 44 del 30.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 45 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 46 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 47 del 24.11.23, ordinanza TAR Lazio n. 48 del 24.11.23 - ndr)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui
alla tabella A allegata
al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti
in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del
contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5
per cento del valore complessivo dei contratti in essere;
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
b) al fine di garantire, in ciascuna
regione, il rispetto del tetto
di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato,
coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale,
fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento,
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti
in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del
contratto stesso.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17, modificato
dall'articolo 1, comma 399, della
legge 199/25 - ndr)
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si
applicano
anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente
decreto, previsti dalle concessioni di
lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione
finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di
cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e
l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle
condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico
finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il
concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica
quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera
b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di
riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il
Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi
unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario ai sensi del decreto del
Ministro della salute 11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
casi di cui
al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla
trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come
individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario
nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga
all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal
contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della
manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna
penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è
comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo
17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del
Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai
sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o
tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o
forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da
altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi,
previo consenso del nuovo esecutore.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui
al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati
dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione
economica consolidati regionali CE, di cui al
decreto del Ministro
della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio
da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre
dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di
riferimento.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17, modificato
dall'articolo 1, comma 557, della
legge 145/18 - ndr)
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di
cui al
comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è
posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una
quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per
cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017.
Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano
in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul
totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del
Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano
sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 115/22 - ndr)
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»;
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento
del prontuario
farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge
non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.».
(abrogato dall'articolo 17, comma
1, della legge 118/22 - ndr)
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul
principio attivo di un
medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante
procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale
biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una
nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33,
con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale.
(modificato dall'articolo
1, comma 392, della legge 199/25 - ndr)
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.».