(Decreto-legge 78/15 come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica di
cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla
lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015,
nonchè dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo
1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352
milioni di euro a decorrere dal 2015.
(vedi ricorso
alla Corte Costituzionale 22.10.15,
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al
fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma
1 anche adottando misure alternative, purchè assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.
(vedi ricorso
alla Corte Costituzionale 22.10.15,
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.
4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilità della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.