(Decreto-legge 78/15 come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le
indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del
Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di
erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
a totale carico dell'assistito.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano
l'informazione
e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli
necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia
conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto
ministeriale previsto dal comma 1.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso
di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta
i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore
dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del
trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure
previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure
previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle
quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e
dell'accordo integrativo regionale.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio
sanitario
nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico
prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è
valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
assegnati al medesimo dalla regione.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale
ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati
accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui
al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti.
Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario
nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da
ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale
complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.
(vedi
sentenza della Corte costituzionale 21/3 - 12/7/17 - ndr)
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.