(Decreto del Ministero della Salute, 27 maggio 2015)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50, 51, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", di seguito denominato "Testo unico";
Visto l'art. 31 della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412;
Visto l'art. 12 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 gennaio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977, concernente le modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003 "Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2003;
Considerato che il sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti offre un adeguato supporto ai fini del controllo e monitoraggio delle imprese autorizzate ai sensi dall'art. 17 del Testo unico, che richiedono i permessi di importazione, esportazione e transito, come riscontrato nel periodo di osservazione riferito agli anni 2004-2014;
Ritenuto opportuno procedere alle semplificazioni consentite dall'introduzione del sistema informativo;
Tenuto conto che l'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, aggiorna periodicamente la lista delle sostanze stupefacenti e psicotrope che sono sotto controllo internazionale, nonchè le indicazioni in base alle quali effettuare la rendicontazione delle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate o esportate da parte di ciascun Paese;
Ritenuto necessario, in accordo con le Convenzioni internazionali, al fine di adeguarsi ai citati aggiornamenti, disporre nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Decreta: