(Decreto del Ministero della Salute, 27 maggio 2015)
1. La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 o dei medicinali di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall'art. 56, comma 2, del Testo unico e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, comma 2, dello stesso Testo unico.
2. La disposizione di cui al comma 1 di questo articolo non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione.