DMS 27.05.15 - articolo 2

  Articolo 2

(Decreto del Ministero della Salute, 27 maggio 2015)

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione anche per l'importazione, l'esportazione e il transito di medicinali che contengano una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo.

2. In tal caso la domanda dovrà contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), d) ed e), il nome dei medicinali soggetti a controllo e la composizione quali-quantitativa e il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata o in transito, espresso in base anidra pura.


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