DMS 27.05.15 - articolo 1

  Articolo 1

(Decreto del Ministero della Salute, 27 maggio 2015)

1. La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti.

2. Nella domanda, redatta in bollo su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio centrale stupefacenti, devono essere indicati i seguenti dati da inserire da parte del richiedente, anche con modalità elettronica, nel sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti:

a) denominazione della sede dell'ente o impresa richiedente il permesso;

b) denominazione comune internazionale o denominazione commerciale delle sostanze;

c) la quantità delle sostanze e il peso espresso in base anidra, in conformità alle indicazioni contenute nelle liste delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicate dall'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

d) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o è inviata la merce;

e) la dogana nazionale di entrata, nel caso di importazione, e quella di uscita, nel caso di esportazione, attraverso le quali avverrà il passaggio della merce; la dogana di entrata e di uscita, nel caso di transito.


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