(Decreto del Ministero della Salute, 5 febbraio 2015)
1. La regione Veneto trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1.
2. La regione Veneto dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.