Decreto-legge 192/14 - articolo 7: Proroga di termini in materia sanitaria

  Articolo 7 - Proroga di termini in materia sanitaria

(convertito, con modificazioni, dalla legge 11/15; si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)

(Decreto-legge n. 192, 31 dicembre 2014)

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016";

b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2018";

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2016";

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono sostituite dalle seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ",2014 e 2015";

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016".

4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " fino alla data del 31 dicembre 2015".


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