DMIUR 105/14 - articolo 5: Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

  Articolo 5 - Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

(Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universitā e della Ricerca n. 105, 30 giugno 2014)

(decreto abrogato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universitā e della Ricerca n. 48 del 20.04.15, articolo 6 - ndr)

1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato puō ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) Voto di laurea - fino a 2 punti:

Voto 110 e lode = 2 punti;
Voto 110 = 1,5 punti;
Voto da 108 a 109 = 1 punto;
Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.

b) Curriculum - fino a 13 punti:

b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

Media dei voti 29,5 = 5 punti;
Media dei voti 29 = 4 punti;
Media dei voti 28,5 = 3 punti;
Media dei voti 28 = 2 punti;
Media dei voti 27,5 = 1 punto.

b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

1 punto per ogni 30 o 30 e lode;
0,7 punti per ogni 29;
0,5 punti per ogni 28;
0,2 punti per ogni 27.

b.3) Altri titoli - fino a 3 punti. I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti giā in possesso di diploma di specializzazione, nč ai concorrenti giā titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:

1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;
2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.

2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di paritā di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore paritā, il candidato con minore etā anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalitā indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivitā didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, č precluso lo scambio di sede.

3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica č indicata la data di inizio delle attivitā didattiche delle scuole di specializzazione.

4. Le universitā sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purchč i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universitā assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.


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