DMIUR 105/14 - articolo 4: Commissione nazionale

  Articolo 4 - Commissione nazionale

(Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 105, 30 giugno 2014)

(decreto abrogato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 48 del 20.04.15, articolo 6 - ndr)

1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.


articolo precedente // articolo successivo