DMIUR 105/14 - articolo 3: Prova d'esame

  Articolo 3 - Prova d'esame

(Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 105, 30 giugno 2014)

(decreto abrogato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 48 del 20.04.15, articolo 6 - ndr)

1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed è divisa in due parti. La prima parte è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in più sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia. Il bando può prevedere un punteggio minimo per il superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Essa è svolta in una o più sedi, nella stessa data e allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.

2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 è affidata al Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.

3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.

4. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso.

5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle prove di esame nonchè al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di cui all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento delle prove.


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