(Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 105, 30 giugno 2014)
(decreto abrogato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 48 del 20.04.15, articolo 6 - ndr)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34 a 46 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario n. 176, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel citato decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.