Legge 128/13 - indice

  LEGGE N. 128, 8 NOVEMBRE 2013
(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11.11.13, pag. 1)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2013

Premessa

Articolo 1

Allegato (omesso - ndr)

(per facilitare la lettura viene riportato il testo coordinato del decreto-legge n. 104, 12 settembre 2013, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale a pagina 15)

Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universitą e ricerca.»

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato č stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchč dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(vengono riportati i soli articoli di interesse medico-sanitario; per la consultazione dei restanti articoli si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale - ndr)

Omissis

Articolo 21 - Formazione specialistica dei medici

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