(modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del DMS del 07.04.23 - ndr)
(Decreto del Ministero della Salute, 24 aprile 2013)
1. Ai fini del presente decreto, si intendono societā sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono societā sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le societā di cui ai commi 1 e 2 si dotano di
defibrillatori
semiautomatici nel rispetto delle modalitā indicate dalle linee
guida riportate nell'allegato E del
presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle societā
dilettantistiche che svolgono attivitā sportive con ridotto impegno
cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo,
golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro,
giochi da tavolo e sport assimilabili.
(modificato dall'articolo
1, comma 1, lettera d), del DMS del 07.04.23 - ndr)
4. Le societā professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le societā dilettantistiche attuano la diposizione di
cui al
comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
(modificato dall'articolo
1 del DMS 11.01.15 e dall'articolo
1 del DMS 19.07.16 - ndr)
6. L'onere della dotazione del defibrillatore
semiautomatico e
della sua manutenzione č a carico della societā. Le societā che
operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli
scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle
indicazioni di cui al presente articolo. Le societā singole o
associate possono demandare l'onere della dotazione e della
manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore
dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le
responsabilitā in ordine all'uso e alla gestione.
(modificato dall'articolo
1, comma 1, lettera d), del DMS del 07.04.23 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del DMS del 07.04.23 - ndr)
7. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 18
marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalitā di
diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida
(Allegato E) stabiliscono le
modalitā di gestione dei defibrillatori
semiautomatici da parte delle societā sportive professionistiche e
dilettantistiche.. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia,
adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD),
della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle
disposizioni del citato decreto
ministeriale 18 marzo 2011.
(modificato dall'articolo
1, comma 1, lettera d), del DMS del 07.04.23 - ndr)