DMS 24.04.13 - articolo 2: Definizione dell'attivitā amatoriale. Certificazione

  Articolo 2 - Definizione dell'attivitā amatoriale. Certificazione

(Decreto del Ministero della Salute, 24 aprile 2013)

1. Ai fini del presente decreto č definita amatoriale l'attivitā ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attivitā che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

2. Coloro che praticano attivitā ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneitā all'attivitā ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A.

3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, č rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B).

4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivitā il certificato č esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attivitā ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validitā o fino alla cessazione dell'attivitā stessa.

5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:

a) coloro che effettuano l'attivitā ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;

b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attivitā motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;

c) i praticanti di alcune attivitā ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attivitā assimilabili nonchč i praticanti di attivitā prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivitā assimilabili.

6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, č comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attivitā ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietā alla pratica di tali attivitā o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensitā. Nell'ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.


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