(Decreto del Ministero della Salute, 24 aprile 2013)
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.
7, comma 11, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivitą
sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie
mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonchč linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte delle societą sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
(modificato dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del DMS del 07.04.23 - ndr)