(Decreto del Ministero della Salute, 14 marzo 2013)
1. Ai fini della conferma del riconoscimento del carattere
scientifico gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati devono trasmettere al Ministero, ai sensi
dell'art. 15, comma 1 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, e successive modificazioni, la documentazione di cui all'art.
1,
unitamente al provvedimento della Regione competente, che attesta la
conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento con la
propria programmazione sanitaria.
(modificato dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del DMS 05.02.15 - ndr)
2. Le Regioni che hanno stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art.
1,
comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
integrazioni, su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
ai fini della conferma del perdurare della coerenza del
riconoscimento di un nuovo Istituto con la propria programmazione
sanitaria, devono altresė acquisire il parere dei competenti uffici
dei Ministeri affiancanti. La medesima procedura si applica anche ai
piani di rientro approvati ai sensi della
legge 23 dicembre 2009, n.
191.
(soppresso dall'articolo 1,
comma 1, lettera c), del DMS 05.02.15 - ndr)