LEGGE N. 189, 8 NOVEMBRE 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10.11.12,
Supplemento ordinario n. 201)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (omesso - ndr)
(per facilitare la lettura viene riportato il testo coordinato del decreto-legge n. 158, 13 settembre 2012, pubblicato nello stesso supplemento ordinario)
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.»
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato č stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonchč dell'art.10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I - Norme per la razionalizzazione dell'attivitą
assistenziale e sanitaria
Articolo 1 - Riordino dell'assistenza territoriale
e mobilitą del personale delle aziende sanitarie
Articolo 2 - Esercizio dell'attivitą libero
professionale intramuraria
Articolo 2-bis - Misure in materia di tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie
Articolo 3 - Responsabilitą professionale
dell'esercente le professioni sanitarie
Articolo 3-bis - Gestione e monitoraggio dei
rischi sanitari
Articolo 4 - Dirigenza sanitaria e governo clinico
Articolo 4-bis - Disposizioni in materia di
assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa
Articolo 5 - Aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie
croniche, da malattie rare, nonchč da ludopatia
Articolo 6 - Disposizioni in materia di edilizia
sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie,
nonchč di ospedali psichiatrici giudiziari
Articolo 6-bis - Misure finanziarie e
patrimoniali a favore delle regioni
Capo II - Riduzione dei rischi sanitari connessi
all'alimentazione e alle emergenze veterinarie
Articolo 7 - Disposizioni in materia di vendita di
prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e
per l'attivitą sportiva non agonistica
Articolo 8 - Norme in materia di sicurezza
alimentare e di bevande
Articolo 9 - Disposizioni in materia di emergenze
veterinarie
Capo III Disposizioni in materia di farmaci
Articolo 10 - Modificazioni al decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovativitą terapeutica
Articolo 11 - Revisione straordinaria del
Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire
l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte
del Servizio sanitario nazionale
Articolo 11-bis - Modifica al comma 811
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe
ai danni del Servizio sanitario nazionale
Articolo 12 - Procedure concernenti i medicinali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di
medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica
Capo IV - Norme finali
Articolo 14 - Razionalizzazione di taluni enti
sanitari
Articolo 15 - Trasferimento delle funzioni di
assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal
Ministero
Articolo 15-bis - Razionalizzazione della spesa
sanitaria
Articolo 16 - Entrata in vigore