(vedi ordinanza della Corte Costituzionale del 2-6 dicembre 2013 - ndr)
(Decreto-legge 158/12 come convertito dalla legge n. 189, 8 novembre 2012)
1. L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo.
(abrogato dall'articolo 6, comma 2, della
legge 24/17 - ndr)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanare entro il 30 giugno 2013 , su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia
e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali interessate, anche in attuazione
dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per
l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti
criteri:
(abrogato dall'articolo
11, comma 2 della legge 3/18 - ndr)
a) determinare i casi nei quali, sulla base
di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo
ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene
finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa
richiesta , in misura definita in sede di contrattazione collettiva,
e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività
medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati
nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio
stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle
professioni sanitarie;
(modificato dall'articolo 27,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 90/14 - ndr)
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva .
3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti
assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile
ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale,
dalla normativa contrattuale vigente.
(modificato dall'articolo 27,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 90/14, quindi abrogato dall'articolo
11, comma 2 della legge 3/18 - ndr)
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento .
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.