Dcreto-legge 179/12 - articolo 33: Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

  Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

(convertito, con modificazioni, dalla legge 221/12; si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)

(Decreto-legge n. 179, 18 ottobre 2012)

1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonchè per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonchè i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».

4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o piu' degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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