Dcreto-legge 179/12 - articolo 23: Misure per le societą cooperative e di mutuo soccorso

  Articolo 23 - Misure per le societą cooperative e di mutuo soccorso

(convertito, con modificazioni, dalla legge 221/12; si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)

(Decreto-legge n. 179, 18 ottobre 2012)

1. Le societą di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalitą stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto č istituita un'apposita sezione dell'albo delle societą cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societą di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.

2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, č sostituito dal seguente:

«Le societą di mutuo soccorso conseguono la personalitą giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalitą di lucro, ma perseguono finalitą di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietą, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o pił delle seguenti attivitą:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invaliditą al lavoro, nonchč in presenza di inabilitą temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attivitą previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, č sostituito dal seguente:

«Le societą possono inoltre promuovere attivitą di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalitą di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le societą di mutuo soccorso non possono svolgere attivitą diverse da quelle previste dalla presente legge, nč possono svolgere attivitą di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivitą di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societą nei limiti delle proprie disponibilitą finanziarie e patrimoniali.».

4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, č aggiunto il seguente comma:

«Possono divenire soci ordinari delle societą di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societą di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societą, nonchč i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».

5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, č aggiunto il seguente comma:

«In caso di liquidazione o di perdita della natura di societą di mutuo soccorso, il patrimonio č devoluto ad altre societą di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».

6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 č sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societą di mutuo soccorso.».

7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le societą di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societą di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societą, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle societą di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformitą dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonchč la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societą di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societą cooperative.».

8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, č adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed č diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonchč per l' adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, č soppresso il terzo periodo.

11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.

12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le societą finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».


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