(Decreto-legge n. 95/12 come convertito dalla legge n. 135, 7 agosto 2012)
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del
comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende
farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo
del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.
122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno
2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è
rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di
sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva
del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli
aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal
comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente,
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo
metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio
sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica.
(vedi modifiche introdotte dall'articolo
1, comma 1, del DPCM 26.06.13, dall'articolo
7 del decreto-legge 150/13, convertito con modificazioni dalla legge 15/14,
dall'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 192/14, dall'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 210/15, dall'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 244/2016 - ndr)
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonchè al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonchè le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della
spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai
dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta
di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi
nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai
consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle
regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione
diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more
della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in
ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno
forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai
sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2
del 4 gennaio 2005;
(modificato dall'articolo
49, comma 1, lettera a) del DL 69/13 come convertito dalla legge 98/13, dall'articolo
49, comma 2-bis, lettera a) del DL 69/13 come convertito dalla legge 98/13 - ndr)
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto
imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico
fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
(modificata dall'articolo 228,
lettera a) della della 147/13 - ndr)
i) in caso di
superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso
della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di
farmaci innovativi, la quota di superamento
riconducibile a tali farmaci è ripartita, ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto;
(modificata dall'articolo 228,
lettera b) della della 147/13 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 228, lettera c) della della 147/13 - ndr)
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali
equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio
sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista
ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una
sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato
articolo 11, comma 12.
(modificato dall'articolo
13-bis del decreto legge 179/12, come convertito dalla legge 221/12 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 407, della legge 232/2016 - ndr)
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 15 novembre 2012 , del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17,
comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di
servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;
(modificata dall'articolo 1,
comma 131, lettera a), della legge 228/12 - ndr)
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonchè sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonchè tenendo conto della mobilità interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio
adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non
superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto
per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,
adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici
ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille
abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei
posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento
del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome,
fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo
di incarichi ai sensi dell'articolo
15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del
processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e
gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti
parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal
ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
(vedi
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 17.10.12 e
del 18.10.12,
sentenza della
Corte Costituzionale del 25.03-07.05.15,
sentenza della
Corte Costituzionale 08.06-01.07.15 - ndr)
c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
(modificata dall'articolo
15-bis, comma 1, del decreto-legge 158/12, dall'articolo
9 sexies, comma 1, lettera a), del DL 78/15, convertito dalla legge 125/15 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 9 sexies, comma 1, lettera b), del DL 78/15, convertito dalla legge 125/15 - ndr)
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di
cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
(modificata dall'articolo 1,
comma 131, lettera b), della legge 228/12 - ndr)
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi
vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto
di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una
riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da
ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l'anno
2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e
del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della
spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente
già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e
trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli
accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione
regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria.
Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della
misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si
applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
(modificato dall'articolo
49, comma 2-bis, lettera b) del DL 69/13 come convertito dalla legge 98/13;
vedi ordinanze TAR-Lazio del
27.02.14,
27.02.14,
27.02.14,
27.02.14,
27.02.14,
27.02.14,
28.02.14,
28.02.14,
28.02.14,
28.02.14,
28.02.14,
28.02.14,
28.02.14 e
14.03.14,
14.03.14,
14.03.14,
14.03.14,
14.03.14; vedi modifiche introdotte dall'articolo
1, comma 574, della legge 208/15; vedi
sentenza Corte
Costituzionale 15-21 luglio 2016 - ndr)
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario
nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15
settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province
autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui
ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare,
anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora
esistenti a livello locale e nazionale.
(vedi
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 17.10.12 e
del 18.10.12;
ordinanza della
Corte Costituzionale 08.06-16.07.15 - ndr)
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data
di
entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo
comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono
riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
(vedi
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 17.10.12 e
del 18.10.12; vedi modifica introdotta dall'articolo
7, comma 4, del decreto-legge 192/14;
ordinanza della
Corte Costituzionale 08.06-16.07.15; modificato dall'articolo2,
comma 3, del decreto-legge 210/15 - ndr)
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti,
istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
(vedi
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 17.10.12 e
del 18.10.12;
ordinanza della
Corte Costituzionale 08.06-16.07.15 - modificato dall'articolo
1, comma 322, della legge 207/24 - ndr) ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 2-bis dal decreto-legge 158/12 - ndr)
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e
2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di
auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non
intervenga la predetta proposta entro i termini predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle
disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il
concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
(vedi
ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 17.10.12 e
del 18.10.12,
sentenza della
Corte Costituzionale del 25.03-07.05.15,
sentenza della
Corte Costituzionale 08.06-01.07.15;
ordinanza della
Corte Costituzionale 08.06-16.07.15 - ndr)
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalità anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonchè a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.