DMS 06.06.12 - articolo 6: Disposizioni transitorie

  Articolo 6 - Disposizioni transitorie

(Decreto del Ministero della Salute, 6 giugno 2012)

1. Per le regioni e le province autonome che non dispongano delle informazioni indicate all'art. 3, comma 1 è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni di cui all'art. 5, comma 1.

2. Per le regioni e le province autonome che non dispongano di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettività (SPC), nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, è possibile il conferimento dei dati secondo le modalità alternative descritte nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico».

3. Le regioni e le province autonome che si trovino nella condizione di cui al comma 1 o nella condizione di cui al comma 2 trasmettono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero della salute, Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, il Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 31 dicembre 2012, l'alimentazione del Sistema mediante la trasmissione trimestrale di tutte le informazioni indicate all'art. 3, comma 1 nonchè l'indicazione della data entro la quale saranno disponibili i servizi di cooperazione applicativa.

4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 3 sarà sottoposto all'approvazione della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario. Quest'ultima predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.


articolo precedente // articolo successivo