DMS 06.06.12 - articolo 4: Accesso ai dati

  Articolo 4 - Accesso ai dati

(Decreto del Ministero della Salute, 6 giugno 2012)

1. Al fine di consentire il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative il Sistema è predisposto per permettere:

a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per le cure palliative e per la terapia del dolore, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) alle unità organizzative della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero della salute competenti, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.


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