(Decreto del Ministero della Salute, 6 giugno 2012)
1. Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle informazioni relative all'erogatore e ai seguenti dati personali riferiti all'assistito non direttamente identificativi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) caratteristiche dell'assistito;
b) informazioni precedenti la fase di presa in carico;
c) informazioni legate alla fase di presa in carico;
d) informazioni relative all'inizio dell'assistenza;
e) principali segni/sintomi oggetto di assistenza;
f) tipologia delle prestazioni erogate;
g) informazioni relative alla fase di conclusione.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalitą e i tempi previsti dall'art. 5 a conclusione del percorso assistenziale del singolo assistito.
3. La trasmissione verso il Sistema delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e le province autonome con riferimento all'assistenza erogata presso gli Hospice, prestata a favore dei cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.
4. Il flusso di cui al presente articolo, in coerenza con la legge 15 marzo 2010, n. 38, individua in maniera esclusiva l'attivitą degli Hospice.